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PREFERENZE
Sull'art. 9 del D.L. del 1 marzo 2022 n. 17, secondo cui, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, rappresenta un intervento di manutenzione ordinaria e sul D.P.G.R. della Toscana 75\R\2013 che impone l'installazione delle c.d. linee vita
L'art. 9 del D.L. del 1 marzo 2022 n. 17 (che ha modificato l’art. 7 bis, comma 5, del D.Lgs. 28/2011) ha previsto che "5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/ CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all' articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice , e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice".
L'art. 2 del D.P.G.R. della Regione Toscana n. 75\R\2013, continua comunque a prevedere che "1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1. [...]
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005;
c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d)".
Gli interventi impiantistici per i quali non occorre pertanto l'installazione delle linee vita sono dunque quelli non contemplati dall'art. 3, comma 1, lett. d), del suddetto regolamento, ovverosia quelli diversi da: "d) per interventi impiantistici, l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione di:
1) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER) [...]".
Stando al tenore del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.G.R. 75\R\2013, si pone dunque il dubbio se l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici:
1) rappresenti oggi un intervento di manutenzione ordinaria che integra soltanto gli impianti tecnologici esistenti (dovendo ritenere tali quelli interni all'edificio), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del Regolamento e quindi non soggetto all'obbligo di realizzazione delle linee vita;
2) rappresenti invece un intervento impiantistico che comporta l'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabili e quindi sia soggetto all'obbligo di realizzazione delle linee vita, in quanto non escluso dal regolamento ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d) del Regolamento.
In assenza di una pronuncia giurisprudenziale al riguardo ad oggi entrambe le ipotesi potrebbero trovare in teoria applicazione, anche se l'interpretazione letterale delle norme e la volontà della normativa regionale di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (interesse pubblico preminente anche ai sensi dell'art. 32 della Costituzione), sembrerebbe far propendere per l'obbligatorietà dell'installazione delle linee vita a prescindere dal titolo richiesto per l'installazione degli impianti fotovoltaici e termici.
Avv. Francesco Barchielli