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PREFERENZE
Il meccanismo del silenzio assenso prescritto dall'art. 20, comma 8 del D.p.r. 380/2001 nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso di costruire è applicabile anche al permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis ?
SENTENZA N. 514
La disposizione esaminata, pertanto, coordina nell'ambito della definizione di un istituto complesso qual è il permesso di costruire convenzionato due strumenti giuridici differenti tanto nella funzione che nella natura (atto consensuale v. atto provvedimentale), rispetto ai quali, nonostante la genericità del rimando normativo operato dal citato art. 28 bis, non può postularsi una disciplina omogenea. Da ciò deriva, quindi, che l'istituto propriamente acceleratorio del silenzio assenso possa trovare applicazione solo con riguardo al "momento provvedimentale" successivo alla stipula della convenzione, relativo all'emanazione del titolo edilizio sulla base delle regole generali che presiedono alla sua formazione. Solo con riferimento a tale fase, e non anche a quella convenzionale, può ritenersi operante il richiamo alla disciplina dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e postularne l'applicazione in termini generali, con riferimento sia all'emanazione espressa del permesso di costruire, sia alla sua formazione tramite silenzio assenso. Ne consegue che quest'ultimo potrebbe operare soltanto una volta che la convenzione (rectius, il suo schema) sia stata preliminarmente approvata dall'organo consiliare e poi stipulata nelle forme proprie dell'atto negoziale, ma non quando, come nella fattispecie, detti adempimenti non siano stati effettuati. Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, infatti, è pacifico che la convenzione non sia stata sottoscritta e, dunque, non sia idonea a produrre alcun effetto giuridico, né tantomeno quello di porre obbligazioni a carico del privato "funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico". In assenza di tale necessario presupposto non è possibile procedere all'emanazione del titolo edilizio, né a maggior ragione prospettarsi la sua formazione per silentium".