[A] Sulla definizione di pianificazione perequativa generale e parziale. [B] In ordine alla disciplina della compensazione urbanistica di cui all'art. 27, comma 1 e 2 della legge provinciale di Trento n. 15/2015. [C] In merito alla ratio e quantificazione dei diritti edificatori di cui alla compensazione urbanistica. [D] Sulla natura derogabile dei modelli di compensazione e perequazione urbanistica elaborati dal legislatore regionale ad opera dei singoli enti comunali. [E] In merito alla natura non puntuale della motivazione richiesta in sede di adozione di uno strumento urbanistico. [F] Quando invece le scelte di pianificazione richiedono obblighi motivazionali più rigidi? [G] Quali gli obblighi motivazionali richiesti per le norme di piano che prevendono un meccanismo di compensazione urbanistica? [H] Sul divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale con riferimento alla attività discrezionale. [I] Quali gli effetti dell’annullamento in sede giurisdizionale di una variante urbanistica?
SENTENZA N. ****
[A] La pianificazione perequativa generale, detta anche integrale, è la pianificazione che applica criteri perequativi all’intero territorio comunale; essa è realizzabile solo per la c.d. città di primo impianto o da riconfigurare, ossia nei casi nei quali si debba realizzare ex novo una città priva di insediamenti urbani...