Sulla funzione del Provvedimento Unico Ambientale (PUA) di riunire, in un unico atto, il provvedimento di VIA e ogni altra autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale.
SENTENZA N. ****
Appare evidente che il PUA costituisca il provvedimento finale di un’articolata procedura in cui convergono tutte le autorizzazioni indicate nel comma 2 dell’art. 27 del d.lgs. 152/06 e non può essere degradato a un mero “contenitore” dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla conferenza di ...