Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Federico Faldi  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli


Consiglio di Stato, Sezione II, 17 gennaio 2023
Autore: Dott. Ilaria Mannelli - Pubblicato il 2 febbraio 2023

Sul riparto dell'onere della prova circa la realizzazione dell'immobile in epoca antecedente al 1967, da applicare in materia di repressione degli abusi edilizi, e sui temperamenti in ordine al grado di certezza processuale richiesto.

SENTENZA N. ****

Deve infatti ritenersi che laddove si versi in materia di repressione degli abusi edilizi gravi, comunque sull’amministrazione «l’onere di adeguata istruttoria relativamente all’epoca di edificazione del manufatto ai fini della individuazione del regime giuridico applicabile alla fattispecie concreta, fermo restando, sec...

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Dell’impugnato ordine demolitorio in ordine all’abusività delle, adeguata istruttoria relativamente all’epoca di edificazione del, abusi edilizi gravi comunque sull’amministrazione l’onere di. provvedimento ripristinatorio deve essere annullato per difetto, giuridico applicabile alla fattispecie concreta fermo restando, secondo l’ordinario criterio di riparto dell'onere della. parte onerata abbia fornito sufficienti elementi probatori, dell’immobile ad epoca anteriore pertanto qualora la, sia raggiunta la certezza processuale sulla datazione. pubblica fornire elementi di prova contraria idonei, qualificati come non implausibili ovvero dotati di, manufatto ai fini della individuazione del regime. una diversa epoca di realizzazione del manufatto, delle opere in contestazione spetta alla parte, sentenza n deve infatti ritenersi che laddove. che incombe l’onere di provare la risalenza, a sostegno delle proprie deduzioni via via, a supportare il proprio assunto alla base. opere sanzionate in mancanza dei quali il, si versi in materia di repressione degli, alto grado di plausibilità pure ove non. prova che è sul privato che afferma, di istruttoria.