T.A.R. Lazio Roma, Sezione II, 11 ottobre 2004, n. 11120
Autore: francesco - Pubblicato il 19 ottobre 2004
L’art. 9 della legge n. 122/1989 consente di realizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici, esclusivamente parcheggi pertinenziali degli edifici, collocati nei locali siti al piano terreno o nel sottosuolo di aree anche esterne al fabbricato. La stessa norma non risulta, quindi, applicabile per la realizzazione di un parcheggio a raso non interrato, al fine di cedere o affittare temporaneamente a terzi i relativi posti macchina
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