Se la controversia relativa ad un Accordo di Programma rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora abbia ad oggetto oggetto una variante urbanistica.
SENTENZA N. ****
La controversia ricade nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, Cod. proc. amm., considerato che l'Accordo di programma del 29.10.2012 ha a oggetto la "Variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art. 34 del TUEL n. 267/2000 e dell...