Sulla competenza a disporre del terreno anche in relazione ad un uso diverso (l’estrazione di porfido) rispetto agli usi civici tassativamente riconosciuti in origine.
SENTENZA N. ****
L’art. 4, comma 3, della legge n. 1766 del 1927 prevede espressamente che i beni gravati da uso civico possano comprendere anche la facoltà di trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio (c.d. diritti utili). L’utilizzo dei diritti utili dovrà però, secondo il dettato legislativo, adeguarsi all’utilizzo d...