[A] Se l’accertamento del nesso causale da parte del GSE includa il ritardo nell’entrata in esercizio degli impianti, in conformità al d.l. 74/2021. [B] Se la competenza sugli incentivi spetti al GSE o al Comune, avendo, il Gestore, permesso all’operatore di provare il nesso causale. [C] Se il D.L. 76/2020 consenta l’applicazione dell’autotutela solo alle violazioni che comportino rigetto o decadenza e non anche alla mera rideterminazione dell’incentivo. [D] Se il principio del legittimo affidamento tuteli soltanto gli operatori economici impossibilitati a prevedere modifiche normative legittime.
SENTENZA N. ****
[A] 11.3. È ragionevole intendere che ove il Legislatore avesse inteso restringere il campo di applicazione dell’accertamento del nesso causale solo ad alcune norme lo avrebbe detto espressamente (ubi lex voluit dixit); d’altra parte, la specialità della disciplina dell’entrata in esercizio (art. 8, co. 7 cit.) non pone...