Corte Costituzionale, 28 marzo 2006
Autore: francesco - Pubblicato il 21 luglio 2007
E’ costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 9, comma 12 e dell'art. 11, comma 3 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), laddove, consentendo al privato la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, non prevede un obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria
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