E’ illegittimo il comma 485 dell’art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 poiché, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione
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