Sulla sussistenza o meno dell’obbligo di osservare la distanza di 30 metri di cui all’art. 5 del R.D. n. 1564/1942, nei confronti di edifici storici da parte di “industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché deposito o distributore delle materie medesime” per la costruzione di un parcheggio interrato per autovetture
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