[A] Con l’art. 13 commi I e II della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 è stata introdotta la procedibilità d’ufficio per condotte di danneggiamento/deturpamento incidenti su beni immobili “compresi nel perimetro dei centri storici”. [B] Sulla c.d. “cartolarizzazione dei beni pubblici” e sulla possibilità di considerare «non di pregio», con conseguente titolo alla riduzione del corrispettivo nella misura del 30% rispetto al valore di mercato, dell’immobile posto nel centro storico versante in condizioni di degrado
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