Autore: francesco - Pubblicato il 21 febbraio 2009
[A] Il reato di lottizzazione abusiva non può beneficiare delle mutate disposizioni amministrative che dopo la commissione del reato rendano possibile edificare sulla medesima area. [B] Il trasferimento della proprietà dei beni al Comune, in seguito a confisca, mette quest’ultimo in condizione di dare ad essi la destinazione che ritiene opportuna
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