E’ illegittimo l'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 laddove consente alla Regione, in violazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa
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