T.A.R. Campania Napoli, Sezione II, 11 settembre 2009
Autore: francesco - Pubblicato il 30 settembre 2009
[A] In mancanza di certificato di idoneità statica, non può formarsi il silenzio assenso sulla domanda di condono. [B] La certificazione di idoneità statica rilasciata dal professionista nelle pratiche di condono edilizio sostituisce a tutti gli effetti, gli accertamenti, in ordine all'idoneità statica, delle opere per quanto riguarda il rispetto delle norme sismiche, altrimenti attribuiti agli uffici statali e regionali
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