[A] Sul reato di lottizzazione abusiva che si configura laddove i lavori effettuati rivelino una destinazione d’uso differente da quella assentita e, più in generale, difformità dalle concessioni edilizie atte a rendere il complesso “privo di ogni connessione funzionale con l’esercizio dell’attività di conduzione agricola”. [B] Il mero mutamento della destinazione d’uso di immobili già realizzati ed oggetto di titolo edilizio può ben configurare un’ipotesi di lottizzazione abusiva
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