Autore: francesco - Pubblicato il 18 novembre 2009
[A] Sul reato di lottizzazione abusiva. [B] L'alienazione frazionata dei singoli immobili deve ritenersi intimamente connessa al frazionamento in lotti del terreno sui quali quegli immobili sono stati edificati. [C] L'acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, “terzo estraneo” al reato di lottizzazione abusiva. [D] I soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona. [E] Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo alla confisca dell’immobile prevista dall’44, secondo comma del D.P.R. 380 del 2001
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