Sull’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove prevede che sono consentite “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche” e sulla sua invocabilità o meno per i piani di recupero
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