[A] Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente. [B] L’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122, nella parte in cui consente di derogare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, costituisce norma eccezionale, non applicabile – ex art. 14 disp. prel. c.c. – oltre i casi in essa specificamente considerati
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