Autore: francesco - Pubblicato il 19 settembre 2010
Sull’art. 40, comma 6, della l. 47 del 1985, secondo il quale “la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge” e sul regime applicabile laddove l’atto di trasferimento intervenga successivamente all’entrata in vigore del d.l. 269 del 2003 recante il c.d. “terzo condono edilizio”
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