Corte di Appello di Firenze, Sezione I, 24 gennaio 2005, n. 154
Autore: francesco - Pubblicato il 29 marzo 2005
In caso di condominio negli edifici, la modificazione di una parte comune e della sua destinazione, ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione e quindi al compossesso di tutti i condomini, legittima gli altri all'esperimento dell'azione di reintegrazione
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