Autore: francesco - Pubblicato il 14 dicembre 2010
Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall'art. 896 cod. civ., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall'art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 e ciò anche per un cipresso inserito nell’elenco Regionale degli alberi monumentali
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