[A] Sulla conferenza di servizi in materia di copianificazione ai sensi dell’art. 11 comma 9, ultimo alinea, della L.R. Puglia 20 del 2011. [B] Il dimensionamento di una città ed il suo sviluppo, non possono ritenersi a priori materia di interesse strettamente locale, sulla quale la Regione Puglia non possa più sollevare alcun rilievo. [C] Su quanto la L.R. Puglia n. 20/01 consente oggi di fare per attuare i principi della perequazione urbanistica. [D] Sulla possibilità che in sede di pianificazione generale possano essere individuati beni architettonici da assoggettare a tutela
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