[A] Sui rimedi esperibili nei confronti di una DIA - ed ora della “segnalazione certificata di inizio attività”, in sigla SCIA, da parte del terzo che si ritenga leso dall’attività in tal modo assentita. [B] Sull’art. 8 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 secondo il quale nelle Zone A, per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. [C] Sull’interpretazione che consentirebbe di realizzare nel centro storico di Bologna un grattacielo di novantasette metri, in quanto di altezza pari a quella della nota Torre degli Asinelli
...
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE