T.A.R. Puglia Bari, Sezione II, 18 febbraio 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 5 marzo 2011
[A] La tipizzazione delle aree che, a scopo “preventivo”, introduca vincoli veri e propri di natura architettonica e/o paesaggistica e precluda qualsiasi intervento che vada al di là della manutenzione o del restauro e risanamento conservativo, finirebbe per lasciare al gusto, e magari anche alle stravaganze, dei singoli pianificatori la possibilità di imporre limitazioni anche pesantissime alla proprietà privata. [B] La decisione di qualificare un bene come bene architettonico o paesaggistico, non può essere adottata in sede di strumento urbanistico generale
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