[A] E’ illegittimo l’art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010. [B] Non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale
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