[A] Il produttore e il detentore sono investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti. [B] Affinché il produttore originario dei rifiuti non sia ritenuto responsabile non è sufficiente che lo stesso sia munito del formulario controfirmato di cui all’art. 193 del D.lgs 152 del 2006. [C] La verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientra senz’altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti. [D] Sul produttore originario dei rifiuti speciale incombe l’onere di verifica di tutti i detentori successivi sino allo smaltitore finale
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