T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 8 aprile 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 25 aprile 2011
[A] Sul riparto di giurisdizione riguardo alle controversie in ordine all’uso pubblico delle strade. [B] A prescindere dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via sussiste il potere dell'amministrazione comunale di rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente. [C] La facoltà di agire in via di autotutela amministrativa viene quindi attribuita in via generale alla p.a. a salvaguardia delle strade pubbliche, al di là ed oltre lo stretto profilo dell’interesse pubblico – comunque sicuramente rilevante - relativo alla corretta circolazione stradale ed alla necessità che la stessa non subisca turbamenti o interruzioni. [D] Sul riparto di competenza tra Sindaco e Dirigenti adottare atti di autotutela amministrativa sui beni demaniali ex art. 823 cod. civ. [E] Sul profilo della decadenza del potere esercitato, basato sulla natura del potere attributo dall’art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, che configurerebbe una autotutela possessoria soggetta al termine perentorio di decadenza di un anno dal sofferto spoglio o turbativa. [F] Sul modi di costituzione di una servitù di uso pubblico
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