[A] Sull’art. 41 della legge regionale toscana n. 1/05 il quale stabilisce che la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. [B] Sulla nozione di invariante strutturale del territorio ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 1/05. [C] Sul piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto. [D] Sul P.I.T. che inserisce il territorio collinare toscano fra le invarianti strutturali
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