L’art. 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nel vietare ai comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l’alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l’economia nazionale (poi Ministero dell’agricoltura ed oggi Regione)
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