T.A.R. Veneto, Sezione II, 16 giugno 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 9 luglio 2011
[A] Il contributo dovuto a titolo di oneri concessori risponde ad un interesse pubblico e configura un diritto indisponibile per l'Amministrazione. [B] Sull'assunto secondo cui gli oneri concessori non potrebbero essere ricalcolati dopo il rilascio del permesso di costruire, se inizialmente liquidati in modo erroneo. [C] Il credito per il pagamento degli oneri concessori si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dal rilascio del titolo edilizio. [D] Gli oneri concessori per interventi diretti, diversamente da quelli relativi a convenzioni urbanistiche, non hanno natura “propter rem”. [E] Sulla natura “ambulatoria” degli oneri concessori legata alla volturazione del titolo edilizio
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