Per motivi di urgenza e rapidità nella realizzazione della rete telefonica interna (onere imposto a livello comunitario e strettamente connesso a stringenti esigenze di sicurezza della rete ferroviaria) il legislatore ha ritenuto di dover sopprimere ogni riferimento all’ordinaria disciplina autorizzatoria, ivi compresa quella volta alla salvaguardia paesaggistica di cui all’art. 86, comma 4, del codice delle comunicazioni
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