L’attività di escavazione in difetto o senza l’osservanza dell’autorizzazione alla coltivazione dei giacimenti di cava, realizzata in aree soggette a vincolo paesaggistico, non costituisce un antecedente logico del reato di cui all’art. 181 D.lgs. 42/04 per le opere eseguite in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica. Le sanzioni amministrative per l’illegittima attività di escavazione non sono di competenza del giudice penale