T.A.R. Basilicata, Sezione I, 22 giugno 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 12 luglio 2011
[A] Sull’organo competente, tra il Sindaco ed il Dirigente, ad emanare una ordinanza di ripristino del pubblico transito di una strada, nella specie nel ripristino d’un passaggio di uso pubblico su di una strada che si assume utilizzata dalla collettività. [B] Sugli spazi, interni all’abitato e adiacenti e/o aperti sul suolo pubblico, ai sensi dell’ art. 22, comma 3, allegato F della legge 20/3/1865 n. 2248 e in comunicazione diretta con esso. [C] Sul comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica. [D] Il profilo della presentazione della D.I.A. o della SCICA può rilevare ai soli limitati fini della disciplina urbanistica in senso stretto, ma non può esplicare alcun effetto autorizzatorio sul profilo dell’impedimento dell’esercizio di una servitù di diritto pubblico
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