T.A.R. Basilicata, Sezione I, 27 giugno 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 16 luglio 2011
Il singolo condomino ha la facoltà di eseguire opere che, ancorchè incidano su parti comuni dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale