T.A.R. Toscana, Sezione II, 6 luglio 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 24 luglio 2011
[A] Sul valore del verbale della conferenza di servizi nel vigore della disciplina anteriore al d.l. n. 78/2010, convertito con la l. n. 122/2010. [B] Sul quadro della conferenza di servizi così come mutato dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 78/2010, che, per quanto di interesse, all’art. 49, comma 2, lett. f), reca l’abrogazione espressa dell’art. 14-ter, comma 9, della l. n. 241 cit. [C] Sui casi in cui sussiste l’onere di impugnazione immediata delle norme regolamentari. [D] Sulla corretta interpretazione dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003, lì dove esclude la formazione del silenzio assenso qualora nei novanta giorni dalla presentazione della domanda venga “comunicato” il provvedimento di diniego. [E] Sul contrasto giurisprudenziale in ordine al fatto che il deposito in giudizio di un atto sia idoneo a far decorrere il termine per la sua impugnazione. [F] Sull’illegittimità della suddivisione del territorio in “aree sensibili”, in funzione della procedura ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003
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