Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 luglio 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 4 agosto 2011
[A] Lo specifico procedimento di rilascio della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali contempla una sorta di “camera di compensazione” di tali interessi pubblici in concorso. [B] Il principio elaborato dalla giurisprudenza sulla non necessità della motivazione per le singole destinazioni di piano vale per la ponderazione degli interessi di privati e, dunque, non è applicabile quando si debba ponderare un concorrente interesse pubblico. [C] La disciplina dettata la zona di rispetto di 200 metri dal punto di captazione delle acque minerali, ex art. 94, comma 6, del D.L.vo 152 del 2006, non preclude la realizzazione di opere viarie
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