Autore: francesco - Pubblicato il 24 settembre 2011
[A] L’art. 125, comma 3, della L.R. Toscana n. 1/2005 prevede, per modifiche di destinazione d’uso cui è riconducibile il caso di specie, un contributo di urbanizzazione calcolato nell’importo massimo corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento dell’intervenuta variazione. [B] Sul caso in cui il mutamento avvenga nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori
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