[A] Sul criterio del cd. “preuso” che i comuni devono seguire in sede di pianificazione acustica. [B] Le scelte effettuate dal Comune in materia di classificazione acustica non afferiscono al merito dell’attività pianificatoria o programmatoria dell’Ente, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ma sono espressione di discrezionalità tecnica