T.A.R. Campania Napoli, Sezione III, 28 febbraio 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 13 marzo 2012
L’eventuale decadenza dell’azione in materia di silenzio (per il decorso del termine di un anno) non preclude, per espressa disposizione di legge, la riproponibilità della stessa, previa presentazione di una nuova domanda di avvio del procedimento