T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, 26 aprile 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 13 maggio 2012
[A] E’ illegittima la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010 recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 DPR n. 380/2001. [B] E’ assolutamente irragionevole oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici. [C] Non qualsiasi l’attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato. [D] L’art. 59 comma 2, del D.P.R. 380 del 2011 si riferisce solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ che pertanto non possono essere riservati a laboratori specializzati
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