T.A.R. Campania Napoli, Sezione VIII, 5 giugno 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 17 giugno 2012
[A] Sulla necessità o meno del titolo edilizio per l’attività di movimento terra. [B] Sui casi in cui è ammissibile la possibilità di una sanatoria parziale laddove, anche all’interno di un medesimo progetto unitario, possa riguardare opere distinte e strutturalmente autonome. [C] Sull’art. 27, comma 2, secondo capoverso, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, secondo il quale “qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa”. [D] Sulla possibilità o meno di acquisire al patrimonio un immobile realizzato in violazione di una zona di rispetto. [E] Sui presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela del titolo edilizio. [F] Sui limiti alla possibilità da parte dell’autorità pubblica di imporre prescrizioni specifiche ad un progetto di edificazione o di sanatoria
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