Consiglio di Stato, Sezione V, 21 giugno 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 12 luglio 2012
[A] La funzione essenziale della tutela paesaggistica è resa evidente nella stessa definizione del bene protetto, ovvero è relativa all’aspetto visibile del territorio. [B] Sull’art. 149 del codice (comma 1, lettera a), esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
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