T.A.R. Lombardia Milano, Sezione III, 9 luglio 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 26 luglio 2012
[A] Lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota facente capo ad un parte più o meno ampia della popolazione. [B] La conferenza di servizi (istruttoria), prima delle modifiche introdotte con il d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106), doveva svolgersi sul progetto definitivo. [C] La valutazione di impatto ambientale (ove prevista) deve essere formulata sulla base del progetto preliminare. [D] Il progetto preliminare delle opere strategiche costituisce dunque la “decisione principale sull’ottimale armonizzazione dell’opera pubblica con l’ambiente esterno”, non suscettibile di sensibili modifiche in sede di sviluppo degli altri livelli di progettazione. [E] Sulla fascia di rispetto ferroviaria è stabilita dall’art. 49, comma primo, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e sull’opera strategica
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