Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 luglio 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 14 agosto 2012
[A] Sulla c.d. perequazione “di secondo grado”, ossia attuata non già mediante “decollo” e “atterraggio” di cubature edificabili da un suolo all’altro inter privatos, bensì a favore dell’Amministrazione in vista della realizzazione di interventi di interesse pubblico. [B] Sui commi 258 e 259 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, nr. 244 e sul recentissimo art. 14, comma 16, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, nr. 78, apparentemente emanato al preciso scopo di legittimare ex post (se ve ne fosse bisogno) la previsione del contributo straordinario da parte del Comune di Roma. [B] La legittimità o meno dei provvedimenti amministrativi va valutata sulla base del loro contenuto, e non certo di condotte in ipotesi scorrette poste in essere dalla p.a. nella loro concreta applicazione. [C] La perequazione finanziaria costituisce il logico complemento della perequazione urbanistica
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