T.A.R. Molise, Sezione I, 16 ottobre 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 3 novembre 2012
[A] Sui criteri di composizione delle classi in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 81 del 2009 e sull’intervenuta abrogazione o meno del D.M. 18.12.1975 (1,96 mq per studente, con un numero massimo di studenti pari a 25 per aula). [B] L’Ufficio scolastico regionale non può adottare provvedimenti organizzativi che si pongano in contrasto con le specifiche misure di prevenzione adottate dal dirigente scolastico in forza di espressa previsione normativa, senza incorrere in una palese violazione di legge. [C] Sull’art. 5 del D.M. 26 agosto 1991, recante norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica che ai fini della sicurezza antincendi prescrive che il massimo affollamento ipotizzabile in aula sia di 26 persone
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