[A] Sull’eccezione alla regola secondo la quale è l’ultimazione dei lavori a costituire il discrimine temporale dal quale far decorrere il termine per impugnare il titolo edilizio da parte di terzi. [B] Sulla nozione di costruzione che rileva ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c. [C] Sulla possibilità o meno di realizzare un garage totalmente interrato senza rispettare la distanza di tre metri stabilita dall’art. 873 del codice civile. [D] La “concessione edilizia” è priva dei caratteri tipici del provvedimento di concessione amministrativa e consistenti nella discrezionalità, revocabilità, incommerciabilità, nell’intuitus personae. [E] Sulla natura di atto dovuto o meno della voltura del titolo edilizio. [F] Sull’ordinanza di sospensione della validità di un permesso di costruire, finalizzata alla verifica circa l’effettiva e legittima destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento. [G] Sulla rilevanza o meno del “factum principis” o della causa di forza maggiore in materia di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico una volta decorso del termine quinquennale previsto ex art. 16 r. d. 3 giugno 1940 n. 1357
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