T.A.R. Piemonte, Sezione I, 5 dicembre 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 16 dicembre 2012
[A] Sulla differenza tra la conferenza di servizi istruttoria di cui all’art. 14, primo comma dell’art. 14 legge 241 del 1990 rispetto al modello istruttorio previsto al terzo comma del medesimo articolo. [B] Sulla differenza tra la conferenza decisoria di cui al secondo comma rispetto a quella prevista dal quarto comma dell’art. 14. [C] Sul modello di conferenza previsto in materia di energie rinnovabili dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. [D] La legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale. [E] Sul punto 13.3. delle Linee Guida nazionali in tema di contenuti minimi dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003, secondo cui nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.lgs. 42 del 2004 il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze. [F] Sugli articoli 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010
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