Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 gennaio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 14 febbraio 2013
[A] La tutela ambientale e paesaggistica precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni, in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. [B] L’art. 131 del d.lgs. n. 42/2004 comporta una riappropriazione di potere rispetto all’originaria impronta del codice, che lasciava ampio spazio alle regioni nell’autonoma individuazione dei “beni paesaggistici”. [C] Alla luce delle modificazioni apportate al codice dal d.lgs. n. 63 del 2008, emerge che la dichiarazione di notevole interesse pubblico ha assunto una funzione duplice poiché, accanto a quella risalente di qualificazione e di conformazione giuridica del bene, ha oggi anche quella di predeterminare gli usi e le trasformazioni consentite. [D] La preminenza della tutela dei valori espressi dal paesaggio non comporta necessariamente la conservazione statica delle aree protette, potendosi consentire trasformazioni nei limiti ritenuti compatibili
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